AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è una dichiarazione resa dal cittadino, sotto la propria responsabilità, che sostituisce i tradizionali certificati chiesti o emessi dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. L’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce, è definitiva e quindi non c’è bisogno di presentare altri documenti (occorre solo allegare una fotocopia di un documento di identità valido).
Per fare l’autocertificazione è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall’interessato, senza autenticazione della firma e senza alcuna marca da bollo.
Le amministrazioni pubbliche predispongono e mettono a disposizione i moduli per le dichiarazioni. La dichiarazione firmata può essere:
- consegnata dall’interessato al dipendente addetto a riceverla
- consegnata da un’altra persona, con la fotocopia del documento d’identità del dichiarante
- spedita per posta, via fax o via PEC (scansita oppure firmata digitalmente) con la fotocopia del proprio documento d’identità
In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e il dichiarante perde i benefici ottenuti sulla base delle false dichiarazioni rese, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
CHI PUÒ FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
Possono avvalersi dell’autocertificazione:
- I cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- I cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificaBili in Italia da soggetti pubblici)
- Le dichiarazioni per i minorenni sono rese da chi esercita la potestà (cioè uno dei genitori) o la tutela (cioè il tutore).
- Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragioni di salute, il coniuge, i figli o altro parente fino al terzo grado può fare una dichiarazione nel suo interesse, resa davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona dichiarante
L’autocertificazione può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:
- Le pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico)
- I gestori di servizi pubblici (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.)
- i privati che lo consentono
Dal 1° gennaio 2012 l’autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183).
Se un dipendente non accetta l’autocertificazione commette violazione dei doveri d’ufficio e potrà essere segnalato all’Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.
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